Scegli la Qualità PatrunoGroup e Moltiplica il Risparmio con Detrazioni e Incentivi a Ferrara e Provincia!

Sostituire la caldaia con un modello più efficiente, con una pompa di calore o con un sistema ibrido sono tutti interventi che ti consentono di ridurre i costi della bolletta e beneficiare di agevolazioni fiscali e incentivi. PatrunoGroup srls offre soluzioni su misura per Ferrara e provincia, garantendo interventi di alta qualità e risparmio energetico.

Fino al 31 dicembre 2024 si possono scegliere tre possibili soluzioni, alternative fra loro:

  • DETRAZIONE 50% IRPEF (BONUS CASA) per “ristrutturazioni” edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti.
  • DETRAZIONE 50%-65% IRPEF-IRES (ECOBONUS) per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti.
  • CONTO TERMICO 2.0 per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti. Questo incentivo, diversamente dalle Detrazioni, non ha scadenza ma è soggetto ad aggiornamento (si attende la versione 3.0).

    NB: SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DEL LAVORO DA ESEGUIRE, DALLE SCADENZE E DAI CASI SPECIFICI, UNA O PIU’ DETRAZIONI / BONUS POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI
  • SUPER-ECOBONUS 70% (ex 110%) IRPEF: Applicabile, con aliquote ridotte, fino alle scadenze previste dal DL aiuti-quater n. 176 del 18/11/2022 – convertito nella Legge n. 6/2023 – e dalla Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) di seguito indicate.
    • 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024.
    • 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025.

Enti e Associazioni del Terzo Settore

  • Il SUPERBONUS resta al 110% fino al 31/12/2025 solo per quegli Enti/Associazioni che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso, che effettuano interventi su immobili accatastati:
    • B/1: collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme.
    • B/2: case di cura ed ospedali senza fine di lucro.
    • D/4: case di cura ed ospedali con fine di lucro.

La detrazione viene ripartita in 4 quote per le spese sostenute dal 2022.

Il SUPER-ECOBONUS premia interventi di riqualificazione energetica in edifici residenziali esistenti. Per beneficiare di questa interessante detrazione, occorre rispettare le seguenti condizioni:

  • Realizzare almeno uno degli interventi trainanti individuati dal D.L. “rilancio” n. 34/2020 (isolamento termico delle superfici opache; sostituzione dell’impianto termico).
  • Assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe più alta, da dimostrare mediante APE ante e post intervento.

Per approfondimenti sulle varie agevolazioni, visita le sezioni specifiche su questa pagina.

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
  • installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua calda.
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, mediante inserimento di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (il Conto Termico incentiva questo intervento solo se realizzato dalla Pubblica Amm.ne).
  • sostituzione del vecchio generatore con caldaia ad ‘alto rendimento’ e/o miglioramento del sistema termoregolazione;
    N.B. La semplice (mera) sostituzione del generatore di calore va effettuata nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico. È bene sottolineare che la legge prescrive, in caso di sostituzione, l’impiego di generatori più performanti e l’installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. A ciò si aggiunge l’obbligo di trattare l’acqua dell’impianto.
  • installazione di sistema integrato, composto da caldaia a condensazione + pompa di calore + solare termico, sull’esistente (l’ECOBONUS, invece, incentiva il sistema integrato solo se si opta per l’intervento di riqualificazione globale di cui alla L. 296/06, art. 1, c. 344);
  • installazione di impianto fotovoltaico fino a 20 kWp per uso domestico;
  • sostituzione di scaldacqua elettrico con scaldacqua a gas (l’ECOBONUS e il CONTO TERMICO 2.0 incentivano la sostituzione di scaldacqua tradizionali o elettrici con scaldacqua in pompa di calore).
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con sistema ibrido a pompa di calore, definito «impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made».

Superbonus 70% (ex 110%)

Detrazione IRPEF per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: art. 119 del DL rilancio n. 34/2020 e s.m.i.
VALIDITÀ  con le aliquote e le scadenze previste dal DL aiuti-quater (n. 176 del 18/11/2022) di seguito indicate.

CONDOMINI / EDIFICI DA 2 A 4 U.I. CON UNICO PROPRIETARIO: 

Per i condomini, le persone fisiche che possiedono da 2 a 4 U.I.  il SUPER-ECOBONUS risulta applicabile con aliquota ridotta al:

  • 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025.

Enti e Associazioni terzo settore (Onlus, ODV, etc)
La scadenza del SUPER-ECOBONUS 110% è fissata al 31/12/2025 solo per Onlus, ODV, APS che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso, che effettuano interventi su immobili accatastati:

  • B/1, collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme,
  • B/2, case di cura ed ospedali senza fine di lucro,
  • D/4, case di cura ed ospedali con fine di lucro.

Negli altri casi l’aliquota, già ridotta al 90% nel 2023, scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo per gli anni 2020-2021, e in 4 per le spese sostenute dal 2022.


La detrazione SUPERBONUS è caratterizzata da:

  • aliquota maggiorata rispetto all’ECOBONUS
  • tempi di rientro della detrazione dimezzati rispetto all’ECOBONUS
  • limitazione a specifiche tipologie di soggetti e immobili
  • applicabilità vincolata:
    – alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti sotto indicati e
    – al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

Della detrazione SUPER-ECOBONUS 2024 possono beneficiare:

  • Condomìni persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche», per interventi sulle parti comuni dell’edificio plurifamiliare
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

I soggetti IRES (Imprese) possono rientrare tra i beneficiari solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il SUPER-ECOBONUS non può essere fruito per interventi effettuati sulle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (palazzi storici, castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico. 

La detrazione si applica a specifici interventi “trainanti”, fra i quali ricordiamo:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza > 25% della superficie disperdente lorda di edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di accesso/i autonomo/i dall’esterno, con materiali isolanti rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/17
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di ACS, alimentati da caldaia a condensazione (classe A), pompa di calore, sistema ibrido, geotermico – anche abbinati all’installazione di impianti FV e relativi sistemi di accumulo – microcogenerazione, collettori solari, allaccio al teleriscaldamento efficiente nei Comuni montani non interessati alle procedure europee di infrazione aperte dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria (il rif. è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10)
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso/i autonomo/i dall’esterno, alimentati da caldaia a condensazione (classe A), pompa di calore, sistema ibrido, geotermico – anche abbinati all’installazione di impianti FV e relativi sistemi di accumulo – microcogenerazione, collettori solari; caldaie a biomassa (5 Stelle), solo per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure UE di infrazione nei confronti Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria; allaccio al teleriscaldamento efficiente nei Comuni montani non interessati dalle procedure UE di infrazione di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria (per gli interventi che riguardano i generatori a biomassa e l’allaccio al TLR il riferimento è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10).

L’installazione di pannelli Fotovoltaici e di sistemi di accumulo per impianti FV, nonché la realizzazione di interventi previsti dall’ECOBONUS (diversi dagli interventi trainanti) e la posa di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, rientrano nella detrazione SUPER-ECOBONUS solo se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui sopra; per questo vengono definiti interventi “trainati”.   

L’intervento, o l’insieme di interventi (trainante + trainato/i), deve assicurare il miglioramento di almeno 2 CLASSI energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, da dimostrare mediante l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – pre e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato (Progettista) nella forma della dichiarazione asseverata. 
Per ottenere la detrazione 110%, il tecnico abilitato (Progettista) deve asseverare la sussistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute per l’intervento.
I pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati tramite bonifico per detrazioni (bancario o postale) se i richiedenti sono “persone fisiche”. 

Per il SUPERBONUS occorre inoltrare ad ENEA, entro 90 giorni da fine lavori, l’Asseverazione del tecnico abilitato (Progettista) relativa alla sussistenza dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute per l’intervento, tramite l’apposito portale (https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp).

Nuove procedure di accesso ai portali ENEA: Dal 1° ottobre 2021, per inserire nuove pratiche Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa sul sito ENEA, bisognerà autenticarsi con SPID. 
Gli account “intermediario” intestati ad aziende potranno continuare ad utilizzare il precedente login. 
Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico https://detrazionifiscali.ENEA.it/

Ecobonus 65%

Detrazione IRPEF e IRES per riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: Legge 296/06 e s.m.i., art. 1, commi da 344 a 347.

VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2024.
N.B. Dal 1° gennaio 2025 (salvo ulteriori proroghe) l’agevolazione sarà sostituita dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie

La detrazione ECOBONUS – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) –  si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con
    – caldaia a condensazione classe energetica A abbinata a sistema di termoregolazione evoluto di classe V, VI o VIII, 
    – pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione
    – apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro 
    IMPORTANTE: l’installazione di caldaia a condensazione di classe energetica A non abbinata a a sistema di termoregolazione evoluto comporta un abbassamento della detrazione al 50%.
    Le caldaie a condensazione di classe energetica B non sono incentivate.
    Gli impianti termici centralizzati con caldaia a condensazione in classe A beneficiano solo dell’aliquota 50%; la termoregolazione evoluta non risulta, infatti, compatibile con le caratteristiche di tali impianti (rif. FAQ ENEA 15.D).
  • sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria 
  • l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda.

Resta confermata:

  • la necessità di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sull’impianto di climatizzazione invernale (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Decreto 06/08/2020, Allegato A, p.to 10.3)
  • la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico;
  • la necessità, per le persone fisiche, di effettuare i pagamenti delle spese relative all’intervento tramite bonifico (bancario o postale).

per lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, i CONDOMINI e gli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP) potranno, inoltre, contare su agevolazioni più elevate:

  • detrazione 70% per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio condominiale con  un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • detrazione 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto “requisiti minimi” 26/06/15.

Queste agevolazioni, da ripartire in 10 anni, vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per ottenere le detrazioni 70 e 75%, la sussistenza dei requisiti sopra indicati dev’essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al Decreto 26/06/15.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (http://bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE.


Interventi completati nel 2023
Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare ECOBONUS “2023”.

Interventi completati nel 2024
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2024, il termine di 90 per l’invio della pratica decorre dal 26/01/2024, data di attivazione della sezione ECOBONUS “2024” nel portale ENEA.

– Agenzia delle Entrate – Guida efficienza energetica

 (ed. 03/2019)
– ENEA – VADEMECUM interventi (rev. 01/2021)
– ENEA – FAQ ECOBONUS
– ENEA – FAQ di natura informatica (compilazione pratica)

Bonus Casa 50%

Detrazione IRPEF per interventi edili e/o di risparmio energetico in edifici residenziali esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.P.R. 917/86 e s.m.i., art. 16-bis.

VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2024.
N.B. Dal 1° gennaio 2025 (salvo proroghe) la detrazione tornerà all’aliquota del 36% ed al tetto di spesa ammissibile pari a 48.000 euro.

Dal 21 novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo – retroattivo per il 2018 – di comunicare ENEA i dati relativi agli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (interventi diversi dall’Ecobonus), elencati nella Guida rapida Bonus Casa.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE..

Interventi completati nel 2023

Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare BONUS CASA “2023”.

Interventi completati nel 2024
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2024, il termine di 90 giorni per l’invio della pratica decorre dal 26/01/2024, data di attivazione della sezione BONUS CASA “2024” nel portale ENEA.



N.B. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione 50% Bonus Casa. 

Dal 21 novembre 2018 è stato introdotto l’obbligo – retroattivo per il 2018 – di comunicare ENEA i dati relativi agli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (interventi diversi dall’Ecobonus), elencati nella Guida rapida Bonus Casa.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l’apposito portale ENEA (bonusfiscali.enea.it), previa autenticazione con credenziali SPID o CIE..

Interventi completati nel 2023

Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi conclusi lo scorso anno selezionare BONUS CASA “2023”.

Interventi completati nel 2024
Per gli interventi conclusi a partire dal 1° gennaio 2024, il termine di 90 giorni per l’invio della pratica decorre dal 26/01/2024, data di attivazione della sezione BONUS CASA “2024” nel portale ENEA.



N.B. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione 50% Bonus Casa. 

Iva 10%

Imposta agevolata per interventi edili e/o di risparmio energetico in edifici residenziali esistenti

VALIDITÀ: permanente.

 

Quando è possibile fruire dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi in edilizia?

La risposta è articolata, dato che in Italia abbiamo diverse tipologie di IVA al 10%.

Tale aliquota, infatti, in edilizia risulta applicabile – seppur in modo diverso – agli interventi di:
–  MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA,
–  RISTRUTTURAZIONE,
effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.

È prevista, inoltre, un’aliquota al 10% specifica per i PANNELLI SOLARI (termici e fotovoltaici).

N.B. L’applicazione dell’IVA ridotta è prevista solo nella fase finale (es. rapporto tra venditore ed utente privato) di commercializzazione dei beni ed è subordinata al rilascio di una Dichiarazioneda parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi. L’aliquota 10% è applicabile anche alle relative prestazioni di posa in opera (manodopera) da parte dell’installatore, ovvero il cosiddetto soggetto cedente.

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

Trattasi appunto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui all’art. 3, lett. ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/01), effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.

Il riferimento di legge è l’art.7, L.488/99 e successive modificazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se realizzati sulle ‘parti comuni’ di edifici condominiali (es. centrale termica), mentre quelli di manutenzione straordinaria (es. sostituzione del generatore di calore) possono riguardare anche le singole unità immobiliari.

Questo tipo di agevolazione, oltre alla prestazione d’opera, può comprendere anche i beni finiti e le materie prime e semilavorate, con limitazioni però per i ‘beni di valore significativo’ (es. caldaie, apparecchiature di condizionamento).
 

N.B. La Legge di bilancio 2018 (la n. 205/17) reca una norma di interpretazione autentica della disciplina dell’IVA agevolata al 10% per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, secondo la quale la determinazione del valore dei “beni significativi” dev’essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale; si stabilisce, inoltre, che la fattura emessa dal soggetto che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.


In merito al concetto di ‘bene significativo’ si specifica che in fattura l’aliquota ridotta si applica solo “fino a concorrenza del valore della prestazione“, cioè alla differenza tra l’importo totale dei lavori eseguiti e il valore dei ‘beni significativi’ acquistati.
 
Facciamo un ESEMPIO per maggior chiarezza:

Intervento di sostituzione del generatore di calore (con modello ad alto rendimento) dal costo complessivo di 4.500 euro, costituito da:

  • 2.500 euro come costo caldaia (bene significativo);
  • 2.000 euro come costo complessivo della prestazione, dei materiali e dei beni non significativi impiegati (es. tubi, raccordi).

In fattura i 2.000 euro di costo prestazione saranno assoggettati all’IVA 10%, mentre il costo caldaia (2.500 €) dovrà essere suddiviso in due parti:

  1. la prima, di 2.000 € (pari al valore della prestazione, dei materiali e dei beni non significativi impiegati), va assoggettata all’aliquota IVA 10%;
  2. la seconda, pari a 500 € (differenza tra costo caldaia e costo prestazione), deve essere fatturata con aliquota al 22%.

Nota: se il privato acquistasse autonomamente la caldaia e chiedesse all’installatore la mera prestazione d’opera (installazione), potrebbe beneficiare dell’IVA agevolata solo su quest’ultima e non sul bene caldaia (la cui IVA rimarrebbe al 22%).

Infatti come specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’IVA al 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie NON è applicabile:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Gli interventi di restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lettere ‘c)’ e ‘d)’ del D.P.R. 380/01, beneficiano dell’IVA al 10% – sia per i beni che per i servizi, senza alcuna distinzione o vincoli particolari riguardo all’acquisto diretto o meno da parte del privato – come previsto dal riferimento di legge, il D.P.R. 633/72.

La legge definisce “ristrutturazione di un impianto termico un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato” (rif. D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni).

N.B. Per l’intervento di ristrutturazione dell’impianto termico è necessaria la redazione della Relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 e s.m.i., ovvero del cosiddetto “progetto Legge 10” da parte del termotecnico, nonché un titolo edilizio abilitativo (per quest’ultimo verificare presso l’Ufficio tecnico del Comune).

Conto termico 2.0

Incentivo per efficientamento e uso delle rinnovabili negli edifici esistenti

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.M. 16/02/16.

VALIDITÀ: a partire dal 31 maggio 2016.

 

Il CONTO TERMICO 2.0 di cui al Decreto 16 Febbraio 2016 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti.

Questa nuova versione privilegia i “piccoli interventi”, che potranno beneficiare di una procedura semplificata per gli apparecchi elencati in un apposito catalogo; prevede, inoltre, l’inventivazione di nuove tipologie di intervento. 

Gli interventi incentivati sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari.
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione ricade fra gli interventi per sole PA.

Fra gli interventi per PA e soggetti privati, invece, sono previsti i seguenti:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pome di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (assemblati in fabbrica o factory made),
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
  • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.

I pagamenti delle spese relative all’intervento incentivabile devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico parlante (che nella causale richiamerà il D.M. 16/02/16); il Conto termico 2.0 ammette la possibilità di utilizzare, per spese sostenute in un unico pagamento e fino a 5.000 €, la carta di credito. 

Gli incentivi per le varie tipologie di intervento, calcolati seguendo le indicazioni del D.M. 16/02/16, sono corrisposti in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda dell’intervento.
L’incentivo è corrisposto in 2 rate per interventi d’installazione di generatori fino a 35 kW collettori solari termici di superficie solare lorda fino a 50 m2; per importi fino a 5.000 €, però, è prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.
Gli importi dell’incentivo sono erogati:

  • entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto,
  • al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività d’istruttoria GSE (pari all’1% del valore del contributo totale spettante, fino ad un max di 150 €).

Modalità di accesso all’incentivo per interventi di piccole dimensioni: i soggetti privati adottano l’accesso diretto ovvero l’inserimento, entro 60 giorni da fine lavori, della “scheda-domanda” sul ‘Portaltermico’ (già attivo dal 31/05/16 per tale modalità).

N.B. Per accedere al Portaltermico ed avviare la procedura di accesso diretto il Soggetto Responsabile – ovvero il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE – deve, innanzitutto, registrarsi sul portale nella sezione Area clienti: https://auth.gse.it
È possibile avvalersi anche di un Soggetto Delegato, ovvero di una persona fisica o giuridica che opera – tramite delega – per nome e per conto del SR sul portale GSE; tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato (come per la Detrazione 65%, s’intende il progettista iscritto a specifici ordini e collegi professionali).

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